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ASSOCIAZIONE CULTURALE "AMICI DI AUSONIA Onlus"
LO STATUTO
Art.1 - Denominazione
È costituita l'Associazione Culturale denominata "AMICI DI AUSONIA Onlus".
Art.2 - Sede
L'Associazione ha sede in Napoli alla via Giacomo Leopardi n°80
Art.3 - Scopi
L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. I suoi iscritti prescindono dalle proprie idee politiche e religiose, essi sono quei cittadini che conoscono o vogliono conoscere la vera storia della propria terra d'origine, anticamente denominata "Ausonia" e meglio identificata con le attuali regioni del basso Lazio (relativamente alle province di Latina e Frosinone), Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Lucania, Sicilia e valorizzarne il patrimonio culturale, storico, artigianale, tradizionale, turistico ed enogastronomico. A tale scopo essi si propongono di: promuovere, anche in collaborazione con altre associazioni o agli Enti locali, la conoscenza, il recupero, la catalogazione e la valorizzazione di tutti quei documenti, libri e manufatti che attestano la vera storia e le qualità migliori dei popoli meridionali e ne tengono un archivio aperto al pubblico; approfondire e divulgare le tematiche anzidette in ambito nazionale e locale; promuovere studi, programmare iniziative e manifestazioni di carattere culturale, sociale e ludico, aventi ad oggetto tali tematiche; assumere qualsiasi iniziativa idonea alla formazione, specializzazione ed aggiornamento dei propri iscritti; organizzare attività di divulgazione del patrimonio culturale, paesaggistico, agricolo, artigianale ed enogastronomico, onde salvaguardarne l'integrità storica e naturale; prendere posizione, esprimendo valutazioni in ordine agli scopi sociali nelle forme consentite dalla legge, comprese quelle artistiche e satiriche, assumere ogni altra iniziativa e svolgere qualunque altra attività diretta a realizzare i propri scopi.
Conformemente alle finalità l'Associazione Culturale "Amici di Ausonia" provvede: ad acquistare e vendere al pubblico, all'ingrosso e al minuto, senza scopo di lucro, materiale stampato, audiovisivo e quant'altro si collochi nell'ambito di una vendita qualificata da obbiettivi esclusivamente culturali o promozionali dell'Associazione; a gestire sale di proiezione cinematografica, attività espressive e produzione di materiale; a pubblicare riviste, giornali, opuscoli e libri su argomenti inerenti le attività statutarie; a stipulare contratti di acquisto e di affitto di immobili da destinarsi a sede sociale e delle attrezzature necessarie in relazione alle attività da svolgere; a sviluppare attività di progettazione e consulenza artistica, culturale e sportiva; a organizzare attività ricreative di gruppo per favorire la socializzazione; a promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni, convegni, seminari, mostre, fiere e sagre; ad allacciare rapporti e sviluppare sinergie con organizzazioni locali e nazionali; a favorire l'integrazione tra le istituzioni culturali pubbliche e le attività di operatori culturali privati singoli o associati. E' inoltre demandata all'assemblea la facoltà di deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, altri settori di attività.
Art.4 - Soci
L'Associazione è composta da Soci fondatori ed effettivi. Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Costoro sono esentati dall'impegno di versare la quota sociale ed hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. Sono soci effettivi tutti coloro che svolgono attività all'interno dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. I soci effettivi maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali. Godono dell'elettorato passivo solo dopo due anni di ininterrotta regolare iscrizione all'Associazione.
Art.5 - Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti e associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività culturali e ricreative organizzate dalla Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale (a meno che la distribuzione sia imposta dalla legge). Le quote degli associati sono intrasmissibili per atto tra vivi ed è fatto divieto di rivalutazioni delle stesse.
Art.6 - Domanda di ammissione
Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Tutti i soci con la presentazione della domanda di ammissione eleggono domicilio presso la sede dell'Associazione. L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio direttivo il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. In caso di domanda di ammissione a socio, presentata da minorenne le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.
Art.7 - Diritti dei soci
La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento e ad ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dall'Associazione. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'associazione e di osservare le regole dettate dal Consiglio Direttivo.
Art.8 - Decadenza dei soci
I soci cessano automaticamente di appartenere all'Associazione in caso di mancato rinnovo della adesione o per morosità protrattasi per oltre giorni 15 dalla scadenza del versamento richiesto. Inoltre la cessazione potrà avvenire per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Art.9 - Anno sociale
L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art.10 - Organi
Gli organi sociali sono: a) l'Assemblea generale dei soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo.
Art.11 - Assemblea
L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Art.12 - Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota annua. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea.
Art.13 - Compiti dell'Assemblea
La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 28 febbraio di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro anno , nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, la convocazione dell'assemblea elettiva dovrà essere fissata entro e non oltre la prima decade di aprile. L'assemblea straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata della metà più uno dei soci. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2°comma dell'art.14. Dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento o cessazione della carica del Consiglio Direttivo, qualora per dimissioni o per qualsiasi altro motivo esso venga a perdere anche un solo dei suoi componenti, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'assemblea straordinaria, da convocarsi secondo le modalità e i termini di cui all'art. 14: 1) l'approvazione dello statuto e delle sue eventuali modifiche (art.16); 2) l'approvazione del regolamento interno dell'associazione e delle sue eventuali modifiche; 3) deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'associazione; 4) deliberare lo scioglimento dell'associazione conformemente a quanto disposto dall'art.29 del presente statuto. Di ogni assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale, firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti dell'associazione e ogni socio può prenderne visione.
Art.14 - Convocazione
La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione dell'assemblea deve avvenire esclusivamente con apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno 8 giorni prima della data di convocazione.
Art.15 - Validità assembleare
Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art.16 - Modifiche statuto
Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dalla assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà il parere favorevole dei 4/5 dei soci fondatori. Per le modifiche statutarie è ammesso il voto per referendum.
Art.17 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da quattro membri eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario, con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito e onorifico. In relazione a specifici incarichi conferiti a taluni membri del Consiglio dal Consiglio medesimo, potranno essere rimborsate le spese vive sostenute per la trasferta concernente l'espletamento della mansione, volontariamente e gratuitamente assolta. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Art.18 - Dimissioni
Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere anche uno solo dei suoi componenti. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o per voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.
Art.19 - Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o lo richiedano gli altri consiglieri, senza formalità.
Art.20 - Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo: a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci; b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea; c) redigere il regolamento interno dell'associazione nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto; d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; e) promuovere l'allestimento di attività culturali o ricreative; f) redigere i regolamenti per l'attività; g) assumere tutte le deliberazioni inerenti la eventuale gestione del personale, sia dipendente che non dipendente; h) stabilire l'importo delle quote associative annuali e fissarne le modalità di pagamento; i) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'associazione e fissarne le modalità di pagamento; j) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari; k) curare l'ordinamento amministrativo e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione; l) attuare le finalità previste dallo statuto.
Art.21 - Il Presidente
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazione allo stesso. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'associazione. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
Art.22 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art.23 - Il Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.
Art.24 - Incompatibilità ed esclusioni
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali: coloro che non siano cittadini italiani e maggiorenni; coloro che abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitto doloso; . Art.25 - Durata
La durata dell'associazione è illimitata.
Art.26 - Sezioni
L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Art.27 - Trasformazione
L'assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell'Associazione in società di capitale, anche per gli effetti di cui alla legge 18/02/1993, n°50.
Art.28 - Clausola Compromissoria
I soci si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgono con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione. I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.
Art.29 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'associazione è deliberato, previo parere favorevole dei 4/5 dei soci fondatori dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. Le eventuali attività, le attrezzature, i premi e quanto altro di proprietà dell'Associazione, risultanti al momento dello scioglimento, saranno devoluti ad enti affini o a enti di beneficenza o a enti di pubblica utilità (salvo eccezioni imposte dalla legge).
Art.30 - Norme Finali
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, oltre alle norme del Codice civile, si deve far riferimento ad un regolamento che deve essere approvato e può essere modificato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
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